Art. 49.
(Legge regionale statutaria).

      1. L'Assemblea legislativa regionale approva, nei casi previsti dal presente Statuto, la legge regionale statutaria a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto della Costituzione e del presente Statuto.
      2. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sulla legge regionale statutaria dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

 

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      3. La legge regionale statutaria è sottoposta a referendum confermativo regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione autonoma o un quinto dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale. La legge sottoposta a referendum confermativo non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi espressi dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
      4. Se la legge regionale statutaria è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea legislativa regionale, si fa luogo a referendum confermativo soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli elettori della regione autonoma.